martedì 6 dicembre 2011

Fonte: blitzquotidiano

Roma, Cassazione: fuorilegge il piano posteggi del Comune


ROMA – Il piano posteggi del Comune di Roma, varato nel 1997 a seguito della legge Tognoli che ha gia' molto semplificato l'iter per edificare i parking urbani, non mette al riparo dalle ''attivita' meramente speculative'' dei costruttori, non solo nelle aree protette, ed e' in contrasto con la stessa legge Tognoli perche' non vincola in maniera certa la destinazione dei posti auto ad essere acquistati dagli abitanti residenti nelle immediate vicinanze delle autorimesse. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni della sentenza 45068 depositata oggi e relativa all'udienza svoltasi lo scorso 16 novembre.
Cosi' e' stato confermato il sequestro del cantiere di Villa Ada, ai Parioli, destinato alla realizzazione di 497 posti auto interrati ad opera della 'Panama Giardini srl' degli imprenditori Francesco Arcovito e Bruno Brunori, nei confronti dei quali e' aperto un procedimento per abusivismo edilizio.
In particolare, la Suprema Corte – con un nuovo intervento della Terza sezione penale che recentemente ha bloccato anche il megaparking dell'Acquasola nel cuore di Genova – ha sposato in pieno la tesi della Procura di Roma in base alla quale le norme attuative della legge Tognoli, scritte dal Campidoglio (delibera 164 del 1997), ''non rispondono ai requisiti fissati dalla legge e dall'interpretazione che di questa ha fornito la Cassazione''.
In pratica, ad avviso dei supremi giudici, ''non esiste alcuna garanzia che gli spazi di parcheggio troveranno una effettiva destinazione nei termini previsti dal progetto e, inoltre, difetta una relazione tra spazi destinati a parcheggio e specifici immobili ricompresi nell'area individuata''.
Nel mirino dell'alta Corte c'e' la parte della delibera che definisce ''prossimi'' (e dunque potenzialmente interessati ai box) gli edifici ''la cui sagoma rientri per intero all'interno della figura che si ottiene individuando le vie parallele ai confini dell'area di parcheggio alla distanza di un chilometro dai singoli lati dell'area stessa''.
Un chilometro di distanza e' eccessivo perche' si possa configurare il necessario rapporto di ''pertinenzialita''' tra abitazioni e garage cosi' come stabilito dalla legge Tognoli, e il progetto dei megaparking inoltre deve indicare quali sono gli immobili ai quali e' destinata la vendita. Altrimenti si versa ''in ipotesi di iniziativa speculativa''.
Quei costruttori che vogliono edificare senza rispettare i paletti della 'Tognoli' – conclude la Cassazione – possono certo farlo, pero' senza servirsi del ''regime agevolato'', ma seguendo ''l'ordinario regime del permesso di costruire'' e ''sottoponendo l'opera ai controlli preventivi necessari anche in relazione alle dimensioni e all'impatto che questa riveste nel tessuto urbano''.
5 dicembre 2011 | 17:54

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