giovedì 16 febbraio 2012

Ddl Ferrante "Interventi per lo sviluppo e la tutela della mobilità ciclistica"


DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del Sen. Francesco Ferrante,......
“Interventi per lo sviluppo e la tutela della mobilità ciclistica”

On. Colleghi: questo disegno di legge ha lo scopo di recepire nella nostra legislazione le richieste
formulate nell’appello "Salviamo i ciclisti". In sostanza si vuole intervenire per fermare il
drammatico numero di incidenti, spesso mortali, del quale sono testimoni le strade delle nostre città.
Il tutto è partito dalla campagna "Cities fit for cycling" del Times a sostegno della sicurezza dei
ciclisti. Il noto quotidiano di Londra, il 2 febbraio scorso, dopo un grave incidente subito in
novembre da una sua giornalista ora in coma, aveva aperto la sua homepage con un appello,
chiedendo al governo inglese una serie di azioni da porre immediatamente in campo per tentare di
fermare una strage che ha contato, in 10 anni, ben 1.275 ciclisti uccisi.
Successivamente è arrivato anche in Italia, rilanciato da decine di blogger e di siti dedicati al mondo
delle mobilità ciclistica. Raggiungendo in pochi giorni oltre 20 mila adesioni, che di giorno in
giorno stanno aumentando.
Anche perché in Italia il dato inglese drammaticamente raddoppia. In 10 anni in Italia sono stati
2.556 i ciclisti vittime della strada. Nel 2010 il nostro è stato il terzo Paese europeo per numero di
morti tra i ciclisti che percorrono le strade, 263 contro i 462 della Germania e i 280 della Polonia.
Questi numeri drammatici derivano anche dal cronico ritardo delle nostre città, rispetto al resto
dell’Europa, di dotarsi di piste ciclabili.
E' giunto il momento di riconoscere, ad ogni livello amministrativo e politico, la ciclabilità non solo
come parte integrante della moderna mobilità quotidiana ma come soluzione efficace e a impatto
zero per gli spostamenti cittadini personali su mezzo privato. Deve essere riconosciuto l'elevato
valore sociale della mobilità ciclistica. Il suo sviluppo e la sua tutela, nel nostro Paese lungamente
sottovalutati e anzi depressi dall'attenzione centrata sulla mobilità a motore gli attuali standard
europei, già da anni a livelli altissimi e in Italia quasi inesistenti. La sicurezza delle persone che
scelgono di spostarsi in bici deve essere considerata una priorità, da raggiungere soprattutto e in
prima battuta attraverso la limitazione e la moderazione del traffico veicolare a motore. L'attenzione
del legislatore alla sicurezza si deve concentrare su decise azioni di limitazione della velocità in
ambito urbano.
L’approvazione di questo disegno di legge, a costo zero per le casse dello Stato, vorrebbe dire che
anche in Italia, finalmente, si vuole favorire la cultura del rispetto delle regole della circolazione
stradale, dando maggiore tutela e sicurezza a chi utilizza la mobilità ciclistica, in modo anche di
favorirne la sempre maggiore diffusione, inoltre sarebbe anche un contributo a ridurre, ove
possibile, la quota di spostamenti su auto privata a vantaggio di un sistema di mobilità che
porterebbe innegabili vantaggi da diversi punti di vista, quali solo ad esempi esplicativi quelli
ambientali e trasportistici.

DISEGNO DI LEGGE
“Interventi per lo sviluppo e la tutela della mobilità ciclistica”
Articolo 1
(Finalità)
1. La presente legge ha la finalità di favorire la cultura del rispetto delle regole della circolazione
stradale, dando maggiore tutela a chi utilizza la mobilità ciclistica, nonché ad incentivare e
sviluppare l’uso della mobilità ciclistica.

Articolo 2
(Obbligo per gli autoarticolati di dotarsi di strumenti tecnici a tutela della mobilità ciclistica)
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 1, il Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture emana entro 90 giorni, dall’approvazione della presente legge, un decreto che
introduca, nel Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992, e successive modificazioni, e nel
regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, l’obbligo per gli autoarticolati
che transitano nei centri urbani di essere dotati di sensori, allarmi sonori che segnalino la svolta,
specchi supplementari e barre di sicurezza e altri strumenti tecnici che tutelino la mobilità ciclistica
e le relative norme tecniche di applicazione

Articolo 3
(Impiantistica e strumenti tecnici incroci pericolosi)
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 1, il Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture sentite le Regioni e gli enti locali, entro 90 giorni, dalla approvazione della presente
legge, realizza, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il monitoraggio degli incroci
più pericolosi affinché entro i successivi 90 giorni siano impiantati, nelle suddette aree, semafori
preferenziali per i ciclisti, specchi e altri strumenti tecnici che permettano ai guidatori di
autoarticolati, autovetture e di moto e ciclomotori di individuare la presenza dei fruitori della
mobilità ciclistica.

Articolo 4
(Monitoraggio mobilità ciclistica)
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 1, il Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture entro 90 giorni, dalla approvazione della presente legge, realizza, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello stato, un'indagine nazionale per determinare il numero di
persone che utilizzano la mobilità ciclistica, le aree interessate dalla mobilità ciclistica, il numero
totale di chilometri di piste ciclabili e la loro dislocazione nelle diverse aree del Paese, nonché il
numero dei ciclisti oggetto di incidenti. Tale indagine deve avere cadenza annuale e deve essere
illustrata, entro il 31 dicembre di ogni anno alle competenti Commissioni Parlamentari.

Articolo 5
(Trasferimento del 2% del budget delle società gestori autostradali per la realizzazione di piste
ciclabili)
1. E' fatto obbligo alle società che gestiscono strade e autostrade di destinare il 2% del proprio
budget agi enti locali per la realizzazione di poste ciclabili. Il Ministero dell’economia e delle
Finanze d’intesa con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture emana entro 90 giorni, dalla
approvazione della presente legge, un decreto che stabilisce le modalità e i criteri del trasferimento
di risorse di cui al presente articolo.

Articolo 6
(Test di guida)
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 1, il Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture entro 90 giorni, dall’approvazione della presente legge, emana un decreto che
introduca, nel Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992, e successive modificazioni, e nel
regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, i criteri, le modalità e i
principi per la realizzazione di corsi di formazione, atti a migliorare la sicurezza per quanti
usufruiscono della mobilità ciclista. La partecipazione ai corsi di cui al presente articolo diventa
requisito obbligatorio per il conseguimento della patente di guida.

Articolo 7
(Limiti di velocità in aree residenziali)
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 1, il Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture entro 90 giorni, dall’entrata in vigore della presente legge, emana un decreto che
introduca, nel Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992, e successive modificazioni, e nel
regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, l’obbligo del limite di 30 km/h
di velocità massima nelle aree residenziali sprovviste di piste ciclabili.

Articolo 8
(Affidamento ad aziende private e pubbliche delle realizzazione e gestione delle piste ciclabili)
1. Le aziende private o pubbliche o a persone fisiche possono sponsorizzare la creazione di piste
ciclabili e superstrade ciclabili anche attraverso l’attività di gestione di noleggi biciclette nelle
suddette aree.

Articolo 9
(Istituzione di un commissario alla mobilità ciclistica)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto ministeriale del 27 marzo 1998 dopo le parole "…
responsabile della mobilità aziendale…" sono aggiunte le seguenti parole "…e uno con specifiche
competenze in materia di mobilità ciclistica…";
2. al comma 3 dell'articolo 3 del decreto ministeriale del 27 marzo 1998 dopo le parole "…struttura
di supporto e coordinamento,…" aggiungere le seguenti parole "…all'interno della quale devono
essere individuate specifiche responsabilità con competenze sulla mobilità ciclistica,…".

Articolo 10
(Aumento delle sanzioni amministrative)
1. Le sanzioni amministrative pecuniari previste dall'articolo 141 del Decreto Legislativo N. 285 del
30/04/1992, e successive modificazioni, sono raddoppiate.

Articolo 11
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale

3 commenti:

Anonimo ha detto...

non si fa prima se i ciclisti la smettono di passare col rosso e di sorpassare a destra? se non imparano a comportarsi civilmente mettendosi in testa che non stanno in un circuito e che il codice stradale vale anche per loro, magari ne muoio di meno. Applicare la nuova legge non è detto che sarebbe sufficiente, gran parte degli incidenti è colpa loro per manovre azzardate!

Federico Biella ha detto...

L'illegalità riguarda tutti gli utenti della strada dal pedone al conducente il veicolo. E' da ribadire che nel confronto delle categorie il pedone è il più debole ed il ciclista subito sopra ed in virtù delle necessità sociali, economico-finaniaria del nostro paese è palese che la parte del leone la fa l'automobile, ma quest'ultimo veicolo ha raggiunto tutti i limiti di compatibilità a discapito degli utenti deboli. Ora siamo al bivio, o si decide d'invertire la tendenza e riappropriarsi della qualità della vita o è guerra. Io sono un ciclista quotidiano e faccio parte di una famiglia di ciclisti. 3 figli dai 4 ai 9 anni unitamente alla moglie. Tutti in bici, lavoro, scuola, carrellini ecc. in sostituzione dell'auto solo quando serve. Tutti in strada e quando pedaliamo siamo in guerra.Nelle strade cittadine, nel rispetto del codice della strada con noi le auto stanno dietro i claxson si moltiplicano e le file si allungano. Chi sgarra si è già trovato specchietti laterali rotti e sportelli ammaccati. Nessun rispetto per chi mette in pericolo un ciclista! La giusta compatibilità tra i diversi utenti stradali è risolvibile in due modi: divulgare la cultura della mobilità sostenibile e si fa a scuola, già prevista per legge ma non attuata, tutti ignoranti! L'altra strada è la creazione di infrastrutture: il pedone muore perche non ha attraversamenti pedonali sicuri, il ciclista muore perchè non ha piste ciclabili, le auto si! L'argomento è vasto ma chi ci amministra ancora non ha ben compreso il problema perchè di fatto chi non pedala come stile di vita non può comprendere le reali necessità. Il disegno di legge presentato salvaciclisti è un altro spot politico pubblicitario. Chiedete ai politici che hanno firmato il disegno di legge se pedalano! Le leggi già esistono ma nell'indifferenza totale!Per concludere pedalare fa fatica e non rientra nella odierna cultura italiana.

Anonimo ha detto...

Il primo della lista dovrebbe comprare una bici (non credo che ne abbia una, e se ce l'ha non la usa..), mettersi in strada, in un centro urbano o in campagna, e poi constatare che non scriverebbe più una lettera del genere.